• Chi siamo

Statuto

Associazione di Promozione Sociale

  • Articolo 1 -

    Denominazione sociale

    E' costituita, nel rispetto del codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico, l'associazione di promozione sociale non riconosciuta “Psicoattività APS”.

  • Articolo 2 -

    Sede legale e sedi secondarie

    L’Associazione di promozione sociale ha sede legale in Palmanova (UD), Pz. Collalto 9. L’Assemblea straordinaria può quindi istituire sedi secondarie, delegazioni, uffici e rappresentanze in ogni località. I trasferimenti di sede legale all’interno del territorio comunale non necessitano di modifiche statutarie.

  • Articolo 3 -

    Lo scopo
    1. L’Associazione di promozione sociale non ha fini di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati
    1. In particolare Psicoattività ‘APS è costituita esclusivamente al fine di svolgere attività culturali, formative e scientifiche finalizzate alla sviluppo e la divulgazione della psicologia nelle sue varie articolazioni e nei suoi diversi ambiti d’applicazione al fine di favorire il benessere e la qualità della vita delle persone, dei gruppi e delle comunità.

    Psicoattività APS ha come obiettivo quello di sostenere e sviluppare, anche in collaborazione con altre organizzazioni, attività di tipo culturale, di ricerca, di formazione fornendo anche supporto tecnico-scientifico alla realizzazione di progettualità psicologiche nei diversi contesti di vita dell’individuo (ad es. scuola, sport, sanità, ambito giuridico…).

    L'Associazione propone di raggiungere i suoi fini attraverso le seguenti principali attività:

    • Realizzazione di azioni formative ed informative agli psicologi, alle altre professioni, alla cittadinanza;

    • Realizzazione di interventi di studio e ricerca in ambito psicologico e interdisciplinare;

    • Organizzazione di eventi culturali coerenti con la mission dell’associazione;

    • Realizzazione e gestione di progetti finalizzati allo sviluppo di nuove procedure d’intervento e applicazioni innovative della psicologia in coerenza con le finalità dell’associazione;

    • Attività di consulenza e formazione alle persone, famiglie, gruppi, istituzioni su tematiche di natura psicologica;

    • Attività formative dei suoi associati;

    • Promozione della cultura psicologica con riferimento ai diversi settori scientifico disciplinari e professionali in cui si articola la disciplina.

    Le attività sopra citate sono riconducibili alle seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5 comma 1 lettere da a) a z) del D. Lgs. 117/17":

    d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

    h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

    i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

    1. Gli eventuali proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. È obbligatorio reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

    Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.

    Le attività dell’Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

    L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo della quota associativa.

    1. L’Associazione potrà tuttavia svolgere attività, a norma dell’art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, con i conseguenti obblighi in capo all’Organo di Amministrazione in sede di redazione di bilancio.
  • Articolo 4 -

    La durata

    L’Associazione ha durata fino al 2050.

    L’Assemblea straordinaria potrà prorogare tale durata o consentire anche tacitamente la sua continuazione a tempo indeterminato.

  • Articolo 5 -

    I mezzi economici

    L’Associazione di promozione sociale trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

    - quote e contributi degli associati;

    - eredità, donazioni e legati;

    - contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;

    - contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;

    - entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

    - proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

    - erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

    - entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

    - iniziative promozionali;

    - altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’Associazionismo di promozione sociale.

    I beni ricevuti e le rendite delle donazioni e dei lasciti testamentari devono essere esclusivamente destinati al conseguimento delle finalità previste dall’atto costitutivo e dallo statuto.

    I fondi dell’Associazione non potranno essere investiti in forme che prevedano la corresponsione di un interesse. L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

    Ogni mezzo che non sia in contrasto con il regolamento interno e con le leggi dello Stato italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all’Associazione e arricchire il suo patrimonio. Il patrimonio dell’associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

  • Articolo 6 -

    I soci

    Sono ammessi a partecipare all’Associazione di promozione sociale tutte le persone (uomini e donne) che:

    - accettano gli articoli dello statuto e del regolamento interno;

    - condividano gli scopi dell’Associazione;

    - si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il raggiungimento dello scopo prefissato.

    Due sono le categorie di soci:

    - soci fondatori: sono coloro che hanno costituito l’Associazione;

    - soci effettivi: sono coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio all’Organo di Amministrazione.

    Il numero dei soci effettivi è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

    I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 15 giorni dall’iscrizione nel libro soci.

    L’ammontare della quota annuale viene stabilito dall’Organo di Amministrazione.

    L’Associazione svolge la propria attività grazie alla collaborazione o prestazione di lavoro volontaria e gratuita degli associati. Tuttavia, se pure in forma eccezionale, l’Associazione ha la possibilità di ricorrere, solo in parte, a prestazioni di lavoro dipendente, a consulenze o prestazioni professionali autonome.

  • Articolo 7 -

    La domanda di ammissione

    L’Organo di Amministrazione è l’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci.

    La domanda di ammissione deve essere realizzata con le seguenti modalità:

    - redatta per iscritto;

    - indirizzata all’Organo di Amministrazione

    La domanda di adesione deve contenere le generalità complete del socio e in particolare:

    nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza e Codice Fiscale.

    In base alle disposizioni di legge 675/1997 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza e impiegati per le sole finalità dell’Associazione previo assenso scritto del socio.

    Il diniego va motivato dall’Organo di Amministrazione.

    Dal momento dell’ammissione il socio si impegna al versamento della quota annuale associativa nella misura fissata dall’Organo di Amministrazione, al rispetto dello statuto e dei regolamenti emanati.

    Non è ammessa la figura del socio temporaneo.

    La quota associativa è intrasmissibile.

  • Articolo 8 -

    Diritti dei soci

    I soci aderenti all’Associazione hanno diritto come previsto dalle leggi e dal presente statuto:

    - di eleggere gli organi sociali;

    - di essere eletti negli stessi organi sociali;

    - di informazione e di controllo.

    Il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito economicamente, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’attività svolta.

    L’Associazione svolge in modo prevalente la propria attività con il supporto in forma volontaria e gratuita dei propri associati.

    Tutti i soci hanno diritto di accesso:

    - ai libri associativi attraverso la  presa di visione diretta presso la sede dell’Associazione

    - ai documenti;

    - alle delibere assembleari;

    - ai bilanci e ai rendiconti;

    - ai registri dell’Associazione.

    Tutti i soci hanno diritto di voto. L’esercizio di tale diritto, nel caso di socio minorenne, deve ritenersi attribuito ex lege agli esercenti la responsabilità genitoriale ai sensi dell’articolo 320 del Codice civile

  • Articolo 9 -

    I doveri dei soci

    I membri dell’Associazione di promozione sociale svolgeranno la propria attività nell’Associazione:

    - in modo personale;

    - in modo volontario e gratuito senza fini di lucro;

    - in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.

    Il comportamento dell’associato sia nei confronti degli altri aderenti sia all’esterno dell’Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà sociale ed essere attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel pieno rispetto delle disposizioni contenute nel presente statuto e delle linee programmatiche emanate.

  • Articolo 10 -

    Recesso/esclusione/decadenza/decesso/indegnità del socio

    La qualifica di socio si perde per i seguenti motivi:

    - per dimissioni volontarie da comunicarsi per iscritto almeno tre mesi prima dello scadere dell’anno;

    - per recesso da comunicare per iscritto all’Organo di Amministrazione;

    - per decadenza cioè per la violazione dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’ammissione e per la commissione di atti in violazione a norme di legge. La decadenza è pronunciata dall’Organo di Amministrazione previa contestazione dei fatti sopra riportati da eseguirsi in contraddittorio tra le parti interessate;

    - per delibera di esclusione da parte degli organi competenti quando il socio:

    a) non osservi le disposizioni dello statuto oppure le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

    b) non adempia senza giustificato motivo agli impegni assunti a qualunque titolo verso l’Associazione;

    c) danneggi in qualunque modo con il suo operato l’Associazione;

    - per ritardato pagamento della quota associativa annuale (la morosità verrà dichiarata dall’Organo di Amministrazione);

    - per decesso;

    - per indegnità (la indegnità verrà riconosciuta dall’Assemblea dei soci).

    Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all’Associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell’Associazione.

    Il recesso del socio dall’Associazione di promozione sociale deve avvenire mediante comunicazione scritta che deve essere inviata al presidente.

    Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell’esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.

    L’esclusione del socio è deliberata dall’Organo di Amministrazione di sezione e deve essere comunicata a mezzo lettera allo stesso associato, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all’esclusione e ratificata dall’assemblea soci nella prima riunione utile.

  • Articolo 11 -

    Gli organi sociali

    Gli organi dell’Associazione sono:

    - l’Assemblea dei soci;

    - l’Organo di Amministrazione

    - il Presidente.

    Le cariche sociali sono assunte e svolte senza aver diritto ad alcuna retribuzione e pertanto sono a totale titolo gratuito.

  • Articolo 12 -

    L’Assemblea

    L’organo sovrano dell’Associazione di promozione sociale è rappresentato dall’Assemblea dei soci.

    L’Assemblea dei soci è costituita dai soci fondatori e effettivi.

    L’Assemblea è convocata:

    - almeno una volta all’anno dal Presidente dell’Associazione o dal Vice Presidente;

    - mediante avviso scritto da inviare con lettera semplice agli associati almeno 8 giorni prima di quello fissato per l’adunanza. L’avviso va pubblicato nei locali della sede almeno 20 giorni prima dell’adunanza dei soci.

    Nelle lettere di convocazione vanno riportati i seguenti elementi:

    - il giorno, il luogo e l’ora dell’Assemblea;

    - l’elenco degli argomenti da discutere.

    L’Assemblea dei soci è retta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo.

    Il Presidente deve constatare:

    - la regolarità delle deleghe;

    - il diritto di partecipare all’Assemblea.

    L’Assemblea deve inoltre essere convocata:

    - quando l’Organo di Amministrazione lo ritenga necessario;

    - quando la richiede almeno un decimo dei soci.

    Gli avvisi di convocazione devono contenere l’ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.

    L’Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

  • Articolo 13 -

    L’Assemblea ordinaria

    L’Assemblea in sede ordinaria ha i seguenti compiti:

    - nomina e revoca i componenti degli organi associativi (di amministrazione e di controllo se necessario) e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

    - approva il bilancio di esercizio;

    - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del D. Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

    - delibera sull'esclusione degli associati;

    - delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto (ex Art. 21 c. 2 del C.C.);
    - approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;

    - delibera, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento (ex Art. 21 c. 3 del C. C.), la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;

    - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

    Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l’Assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un socio non amministratore.

    Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal Segretario o da un componente dell’Assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall’estensore è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell’Associazione. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

  • Articolo 14 -

    L’Assemblea straordinaria

    L’Assemblea in seduta straordinaria:

    a) delibera le modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;

    b) decide in ordine allo scioglimento dell’Associazione e alla devoluzione del patrimonio sociale residuo secondo quanto disposto dall’art. 20;

    c) delibera sulla proroga della durata dell’organizzazione;

    d) nomina il liquidatore.

    Le deliberazioni dell’Assemblea sono conservate a cura del Presidente dell’Associazione o del Segretario e rimangono depositate nella sede dell’Associazione a disposizione degli aderenti per la libera consultazione.

    Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.

  • Articolo 15 -

    Il Comitato direttivo

    L’Organo di amministrazione è formato da 5 amministratori  nominati dall’Assemblea. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

    Resterà in carica per 3 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

    L’organo di amministrazione è investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell’attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi, eccetto per le materie riservate alla decisione dell’Assemblea.

    Le deliberazioni dell’ organo di amministrazione sono prese a maggioranza con la presenza di almeno la metà dei componenti. In caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

    L’organo di amministrazione:

    a) compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;

    b) redige e presenta all’Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell’Associazione;

    c) redige e presenta all’Assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo ed il rendiconto economico;

    d) ammette i nuovi soci;

    e) esclude i soci salva successiva ratifica dell’Assemblea ai sensi dell’art. 13 del presente statuto.

    Le riunioni dell’organo di amministrazione sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

    Nell’ambito dell’organo di amministrazione sono previste almeno le seguenti figure: il Presidente (eletto direttamente dall’Assemblea generale), il Vice Presidente, il Segretario con funzione anche di Tesoriere (eletti nell’ambito dell’organo di amministrazione)

  • Articolo 16 -

    Il Presidente

    Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione di fronte alle autorità, presiede l’organo di amministrazione e l’Assemblea.

    Il Presidente convoca l’organo di amministrazione e l’Assemblea dei soci in seduta ordinaria e straordinaria.

    Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal segretario.

  • Articolo 17 -

    Bilancio

    L’esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

    L’associazione deve redigere il bilancio annuale nelle forme previste dall'Art. 13 c. 1-2 e dall'Art. 14 c. 1 del D. Lgs. 117/2017 e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dall’Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

    Entro il mese di aprile deve essere convocata l’Assemblea per approvare il bilancio consuntivo e la relazione del Presidente e per determinare eventualmente le quote associative.

    L’organo di amministrazione predispone il bilancio consuntivo che contiene le entrate e le spese relative a un anno e l’Assemblea ordinaria lo approva entro il 30 aprile; il bilancio consuntivo deve essere depositato nella sede dell’Associazione 10 giorni prima dalla convocazione dell’Assemblea affinché i soci possano prenderne visione.

    La perdita della qualità di socio per qualsiasi causa non comporta un diritto sul patrimonio dell’Associazione, né rimborsi, né corrispettivi ad alcun titolo.

    All’Assemblea il Presidente espone una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente e sull’attività prevista per l’anno in corso.

  • Articolo 18 -

    Rendiconto economico e finanziario

    L’Associazione deve redigere e aggiornare un rendiconto economico e finanziario e registrare di ogni tipo di entrata.

    In materia di finanziamenti, si prevede che l’Associazione può riceverne a diverso titolo, sia che si tratti di donazioni, eredità, contributi statali o provenienti dall’Unione europea, mentre altre entrate possono derivare dalla prestazione della propria attività o dall’erogazione di servizi convenzionati, o da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento.

    Di ogni entrata deve essere registrata e conservata per tre anni una documentazione scritta.

    Ulteriori risorse economiche possono derivare da attività commerciali nei confronti di soci o terzi, purché finalizzate al raggiungimento degli scopi istituzionali indicati dall’ente nello statuto.

  • Articolo 19 -

    Modifiche statutarie

    Il presente statuto è modificabile con la presenza dei due terzi dei soci dell’Associazione e con voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.

    Ogni modificazione o aggiunta non potrà essere in conflitto con gli scopi sociali, con il regolamento interno e con le disposizioni della legge italiana.

  • Articolo 20 -

    Scioglimento dell’Associazione

    L’Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

    L’Assemblea straordinaria oltre che deliberare lo scioglimento dell’Associazione provvede a nominare uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

    In caso di scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

  • Articolo 21 -

    Organo di controllo

    Al verificarsi delle condizioni previste dall’Art. 30 c. 2 del D.Lgs n. 117/2017, l’Assemblea procede alla nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico.

  • Articolo 22 -

    Revisione dei conti

    Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c. 1 del D. Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti

  • Articolo 23 -

    Norme finali

    Per tutto quello che non è espressamente stabilito nel presente statuto si applicano le disposizioni contenute nel Codice civile e nelle leggi vigenti in materia.

Psicoattività APS

Associazione di Promozione Sociale

Piazza Collalto, 9
33057, Palmanova (UD)

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