L’articolo 1 della Legge 18/2/1989 n. 56 “Ordinamento della professione di psicologo” recita:
L’attività dello psicologo ha come finalità quella di favorire il cambiamento, potenziare le risorse e accompagnare gli individui, le coppie, le famiglie, le organizzazioni nelle diverse fasi della vita.
La legge di riferimento per l‘esercizio della professione di psicologo in Italia prevede l’obbligo di iscrizione all’Ordine, che funge da garanzia per il corretto comportamento deontologico del singolo iscritto all’Albo.
Lo psicologo opera sia in studi privati (come libero professionista), sia nei servizi pubblici (ospedali, consultori, servizi per l’infanzia e adolescenza, comunità terapeutiche, residenze per gli anziani, scuole, etc).
Lo strumento principale con cui opera lo psicologo è il colloquio.
Lo Psicologo può avvalersi anche di strumenti di misurazione quali test, questionari e scale con caratteristiche di scientificità. Il colloquio, i test e la ricerca psicologica possono trovare molteplici applicazioni ed avere come oggetto di osservazione un individuo, un gruppo di persone o una comunità.
Lo Psicologo collabora con altre figure professionali in particolare con il medico di base, il pediatra, lo psichiatra, il logopedista, ma anche con altri professionisti come ad esempio il giudice, l’avvocato, l’insegnante, l’assistente sociale, l’educatore professionale ecc.
Si può rivolgere allo Psicologo chiunque avverta la necessità di una consulenza specialistica: dalla persona in difficoltà, alla famiglia che intende adottare un bambino, dal genitore che desidera migliori relazioni con i figli, agli operatori scolastici e sociali che richiedono consulenze e collaborazioni, dagli imprenditori o aziende per affrontare problematiche relazionali e/o organizzative, allo sportivo per la sua preparazione psicologica. Questi sono solo alcuni esempi tra i tanti possibili.
Pertanto, si avvalgono dello Psicologo: singoli cittadini, servizi sociali, scuole, cooperative sociali, consultori familiari (pubblici e privati), tribunali, istituti di pena, istituti di ricerca, studi legali, gruppi sportivi ecc.
La legge 56/89 sancisce all’articolo 3, comma 1, che “L'esercizio dell’attività psicoterapeutica è subordinato ad una specifica formazione professionale, da acquisirsi, dopo il conseguimento della laurea in Psicologia e in Medicina e chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali che prevedano adeguata formazione e addestramento in psicoterapia, attivati ai sensi del DPR 10/03/1982, n. 162, presso Scuole di Specializzazione universitaria o presso Istituti a tal fine riconosciuti con le procedure di cui all’art. 3 del citato DPR.”
L’attività dello Psicoterapeuta si caratterizza per offrire al paziente o cliente un percorso di cura per affrontare le diverse forme di sofferenza psicologica, da quelle più lievi a quelle più gravi. La psicoterapia, infatti, è un processo condiviso e strutturato che intende affrontare e ridurre i disagi, la sofferenza psicologica, le disarmonie della personalità e delle relazioni, i sintomi psicopatologici, analizzando e affrontando le motivazioni sottese.
Per svolgere l‘attività di psicoterapia lo Psicologo–Psicoterapeuta, dopo la laurea di secondo livello (quinquennale) in psicologia, deve conseguire una specializzazione di almeno 4 anni da acquisirsi presso una scuola di specializzazione universitaria oppure presso una scuola privata riconosciuta dal Ministero competente. La formazione dello psicoterapeuta dura almeno 10 anni, includendo i 5 dell’Università, l’anno di tirocinio professionale e la frequenza della scuola di specializzazione.
Lo Psicologo-Psicoterapeuta può svolgere attività di psicoterapia individuale, di coppia, familiare e di gruppo, cercando di modificare in profondità l’equilibrio del sistema psicologico ed i suoi meccanismi di funzionamento di base, e/o lavorando sulle dinamiche di tipo relazionale dei soggetti. Il colloquio clinico è lo strumento comune a tutti gli approcci teorici di riferimento.
Lo Psicologo-Psicoterapeuta si avvale anche di tecniche specifiche che caratterizzano i vari approcci teorici.
Tutti possono rivolgersi allo Psicologo-Psicoterapeuta sia persone desiderose di un aiuto per migliorare il proprio modo di stare con gli altri, di lavorare e di vivere in famiglia, pur non presentando disturbi patologici evidenti, sia persone con disturbi e patologie di varia gravità.
La relazione terapeutica riveste in genere una grande importanza per le persone che intraprendono tale percorso e può consentire di migliorare l’approccio del soggetto con se stesso, con il proprio ambiente e con la realtà sociale nel quale vive.
Lo Psicologo-Psicoterapeuta collabora con altri professionisti: il medico di base, il pediatra, lo psichiatra, il neuropsichiatra infantile, il dietologo, il giudice, l’insegnante, l’assistente sociale, l’educatore professionale ecc. Numerosi studi e ricerche internazionali hanno dimostrato che la psicoterapia è efficace in vari quadri patologici. In caso di trattamento di particolare patologia grave e cronica, lo Psicologo-Psicoterapeuta collabora spesso con altri professionisti nelle equipe multidisciplinari.
Capita di frequente di imbattersi in domande di questo genere: “Che differenza c’è fra Psicologo e Psichiatra?” Oppure: “Che differenza c’è tra Psicologo e Psicoterapeuta?”
Dello Psicologo si è detto che è un professionista iscritto all’Albo, con le competenze indicate dall’art.1 della Legge 56/89.
Lo Psicoterapeuta inoltre è uno Psicologo o un Medico abilitato anche a svolgere attività di psicoterapia dopo aver frequentato un’ulteriore scuola di specializzazione. Appare pertanto più opportuno parlare di “Psicologo-Psicoterapeuta” e di “Medico-Psicoterapeuta”.
Lo Psichiatra, invece, ha seguito un percorso formativo differente: è laureato in Medicina e Chirurgia e in possesso di una specializzazione medica in Psichiatria.